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Sez. 1 - , Ordinanza n. 31675 del 06/12/2018 (Rv. 651889 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI: COMPETENZA, ATTRIBUZIONE E RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI | Immigrazione - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale - Compito spettante all’amministrazione e non al giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651889-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI: COMPETENZA, ATTRIBUZIONE E RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI

L'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario. (Nel caso di specie è stato cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendosi incompetente, ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale dello straniero entrato in territorio europeo varcando il confine della Grecia sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta non in Italia, ma in Grecia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 78, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)