Sez. 5, Sentenza n. 15220 del 12/09/2012 (Rv. 623775 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Atto di diniego di rimborso - Istanza di ritiro in autotutela - Effetti sospensivi del termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso l'atto di diniego - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso l'atto di diniego di rimborso, fissato a pena di decadenza dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non è sospeso dalla presentazione di istanza di autotutela all'Amministrazione finanziaria, attese l'autonomia del procedimento concluso dal diniego di rimborso da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela, e, quindi, l'esclusione di qualsiasi interferenza del secondo sull'acquisto della definitività dell'atto assunto a conclusione del primo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)