Sez. 5 - , Ordinanza n. 26907 del 20/09/2023 (Rv. 669061 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Atto di diniego di rimborso - Termine per l’impugnazione ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Richiesta di annullamento in autotutela - Sospensione del termine - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il termine per impugnare l'atto di diniego di rimborso, fissato a pena di decadenza dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è sospeso dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria dell'istanza di annullamento del medesimo in autotutela, attesa l'autonomia dei due procedimenti e l'assenza di interferenza del secondo sull'acquisto della definitività dell'atto assunto a conclusione del primo.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)