Sez. 2, Sentenza n. 4016 del 06/04/1995 (Rv. 491661 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Accertamento dell'esistenza di un contratto definitivo - Rigetto della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre - Dichiarazione dell'autenticità della sottoscrizione - Mancanza di specifica richiesta della parte - Violazione del principio ex art. 112 cod. proc. civ. - Configurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il giudice che rigetta la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, avendo accertato che la scrittura privata dedotta a fondamento di tale domanda contiene un contratto definitivo, e non preliminare, non può, se manca una specifica richiesta della parte, dichiarare l'autenticità della sottoscrizione della predetta scrittura senza violare il principio dell'art. 112 cod. proc. civ., perché la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, essendo diretta ad una pronuncia sostitutiva del contratto definitivo non concluso, avente natura costitutiva, è diversa, per il "petitum" e la "causa petendi", dalla domanda di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura privata, che tende ad una pronuncia meramente dichiarativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)