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Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 27/08/1986 (Rv. 447837 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ IN BASE A SCRITTURA PRIVATA - GIUDIZIO DI APPELLO - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - NOVITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447837-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ IN BASE A SCRITTURA PRIVATA - GIUDIZIO DI APPELLO - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - NOVITÀ.*

Con riguardo alla domanda di accertamento del trasferimento della proprietà in virtù di un contratto di compravendita stipulato con scrittura privata, costituisce domanda nuova, come tale vietata sia nel giudizio di appello che di rinvio (art. 345 e 394 cod. proc. civ.), quella diretta ad ottenere l'esecuzione specifica dello Obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., trattandosi di domande diverse per "causa petendi" e per "petitum". Infatti, mentre con quella di accertamento del trasferimento della proprietà, si assume, quale ragione della pretesa, l'esistenza di una volontà contrattuale volta a determinare l'immediato trasferimento della proprietà e si chiede che tale effetto, già verificatosi, sia giudizialmente accertato, con la domanda di cui all'art. 2932 cod. civ., si deduce l'assunzione negoziale dell'obbligazione di stipulare in futuro il trasferimento della proprietà e si chiede che il giudice, verificate le condizioni poste per l'attuazione di tale impegno, emani una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso. (V 1788/83, mass n 426640; (V 5619/79, mass n 402217; (V 3569/76, mass n 382324).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)