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Sez. 2, Sentenza n. 9549 del 21/05/1985 Ud. (dep. 22/10/1985) Rv. 170801 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE SPECIALE PER IL CONCORRENTE DISSOCIATO COLLABORATORE NELLA RACCOLTA DI PROVE - REQUISITI DELLA COLLABORAZIONE - FATTISPECIE: DINIEGO DELL'ATTENUANTE PER NON DECISIVITÀ DELL'APPORTO.*
Stato
decisa il 1985-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170801-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE SPECIALE PER IL CONCORRENTE DISSOCIATO COLLABORATORE NELLA RACCOLTA DI PROVE - REQUISITI DELLA COLLABORAZIONE - FATTISPECIE: DINIEGO DELL'ATTENUANTE PER NON DECISIVITÀ DELL'APPORTO.*

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante introdotta con la legge 30 dicembre 1980, n. 894 per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, collabori nella raccolta delle prove, è necessario che l'aiuto prestato sia di natura tale da dare una influenza decisiva alle indagini nel senso che dalle indicazioni fornite devono scaturire le prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti. Infatti, come risulta dalla norma, la collaborazione del concorrente va finalizzata alla raccolta, e non già alla ricerca delle prove stesse, che devono essere offerte almeno in gran parte dal concorrente medesimo, e l'aiuto fornito deve consentire l'individuazione o la cattura degli altri complici, sicché deve essere prestato prima che tale risultato sia stato raggiunto autonomamente dagli inquirenti. (fattispecie di diniego dell'attenuante per ritenuta non decisività dell'apporto del dissociato). (Conf mass n 164081).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 30/12/1980 num. 894

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)