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Sez. 2, Sentenza n. 4228 del 17/01/1984 Ud. (dep. 09/05/1984) Rv. 164081 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE SPECIALE PER IL CONCORRENTE DISSOCIATO COLLABORATORE NELLA RACCOLTA DI PROVE - REQUISITI DELLA COLLABORAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164081-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE SPECIALE PER IL CONCORRENTE DISSOCIATO COLLABORATORE NELLA RACCOLTA DI PROVE - REQUISITI DELLA COLLABORAZIONE - FATTISPECIE.*

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante introdotta con la legge 30 dicembre 1980 n. 894 per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, collabori nella raccolta delle prove, tale collaborazione deve rispondere ai seguenti requisiti: a) consistere in un aiuto sostanziale, determinante e decisivo per l'individuazione o la cattura dei concorrenti; b) essere finalizzata alla semplice raccolta, e non già alla ricerca delle prove, che pertanto devono essere offerte, almeno in gran parte, dal concorrente stesso; C) essere tale da consentire l'individuazione o la cattura dei complici prima che tale risultato sia stato raggiunto autonomamente dagli inquirenti. (fattispecie in tema di chiamata di correo). (V mass n 149419).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 30/12/1980 num. 894

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)