Sez. 1, Sentenza n. 30206 del 25/06/2003 Cc. (dep. 17/07/2003) Rv. 226002 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per cassazione - Esclusione - Conversione in ricorso ex art. 6, comma 4, legge n. 217 del 1990 - Ammissibilità - Fondamento.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Avverso l'ordinanza di revoca del decreto di ammissione al patrocinio per i non abbienti non è ammissibile il ricorso per cassazione, in quanto avverso tale provvedimento è esperibile solo il reclamo in opposizione, che, pur previsto dagli artt. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217 e 99 D.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (per il periodo di rispettiva vigenza) in relazione alla diversa fattispecie del rigetto dell'istanza di ammissione allo stesso beneficio, deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi della revoca, stante l'analogia delle due situazioni processuali. Nondimeno, il ricorso per cassazione erroneamente proposto può essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di merito competente per il reclamo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 113 art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 113 art. 113, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)