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Sez. 4, Sentenza n. 3468 del 20/11/2002 Cc. (dep. 24/01/2003) Rv. 223506 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del tribunale - Ricorso per cassazione avverso la revoca - Inammissibilità - Possibilità di conversione in ricorso ex art. 6 comma 4 legge n. 217 del 1990 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223506-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza con cui il tribunale ha revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concesso dal giudice per le indagini preliminari sulla base di autocertificazioni rivelatesi false, in quanto in tale ipotesi è esperibile unicamente il reclamo previsto dall'art. 6 comma 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, da proporsi dinanzi allo stesso organo giudiziario che ha emesso il provvedimento; inoltre, deve escludersi la possibilità di trasmissione del ricorso stesso al giudice competente per la decisione sul reclamo, in quanto, trattandosi di rimedi non omogenei, non opera il principio di conservazione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 5 com. 7 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)