Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 23/04/1969 (Rv. 339992 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - PAGAMENTO IN ACCONTO DI UN DEBITO MAGGIORE - INSUSSISTENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - PAGAMENTO IN ACCONTO DI UN DEBITO MAGGIORE - INSUSSISTENZA.*
Il pagamento di una somma in acconto di un debito maggiore, non ponendo, di per se, neppure implicitamente, il riconoscimento dell'entita del debito residuo, non puo produrre l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod.civ. (V. 2389-66, massima n. 324629 142-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)