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Sez. 2, Sentenza n. 2614 del 20/03/1999 (Rv. 524365 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Effetto - Astrazione processuale dalla "causa debendi" - Conseguenze - Onere probatorio del promissario - Comportamento concludente - Rilevanza ai fini della configurabilità di una promessa di pagamento (es. pagamento parziale).
Stato
decisa il 1999-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524365-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, pura o titolata, è l'astrazione processuale dalla "causa debendi", incombendo, di conseguenza, sul promissario che agisca per l'adempimento dell'obbligazione l'onere di provare l'esistenza non già del rapporto giuridico sottostante, ma di tale promessa, che, peraltro, può anche risultare da un comportamento concludente, come il pagamento parziale, a titolo di acconto, su un debito di maggiore importo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)