Sez. 2, Sentenza n. 13104 del 23/12/1995 (Rv. 495205 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI | Disciplina ex art. 1499 cod civ. - Contratto preliminare - Applicabilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI
Lo scopo della norma di cui all'art. 1499 cod. civ. - che consiste nello stabilire un equilibrio economico tra le reciproche prestazioni, ove il compratore gode dei frutti della cosa ed il venditore è compensato dal correlativo mancato godimento dei medesimi con l'accumulo in suo favore degli interessi che gli saranno corrisposti all'atto del pagamento totale o residuo - ricorre anche nel contratto preliminare di vendita, al quale la menzionata disposizione è applicabile in via analogica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)