diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 11/04/2005 (Rv. 581626 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI | Consegna della cosa prima del pagamento, in virtù di apposita clausola contrattuale - Relativo accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Diritto del venditore agli interessi compensativi - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581626-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI

In tema di contratti di scambio, gli interessi compensativi dovuti al venditore ex art. 1499 cod. civ. sul prezzo della cosa venduta e consegnata al compratore non sono ancorati nè alla mora del compratore nel pagamento del prezzo, nè alla scadenza della relativa obbligazione (ossia alla liquidità ed esigibilità del credito), mirando a compensare il venditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione allo scopo di ristabilire, per una funzione equitativa, l'equilibrio economico fra i contraenti; peraltro, la corresponsione degli interessi compensativi può dalle parti essere esclusa, ai sensi del citato art. 1499 cod. civ., con "diversa pattuizione", la cui esistenza è oggetto di accertamento riservato al giudice di merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione. Ne consegue che non sono dovuti gli interessi compensativi, qualora - in esecuzione di apposita clausola contrattuale - il bene sia stato consegnato anticipatamente rispetto alla data di versamento del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)