Sez. 2, Sentenza n. 4157 del 21/10/1983 Ud. (dep. 08/05/1984) Rv. 164057 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MANCANZA - CONDIZIONI - ESAME DI SOLE RISULTANZE RILEVANTI E VALUTATE IN COMPLESSO - LEGITTIMITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MANCANZA - CONDIZIONI - ESAME DI SOLE RISULTANZE RILEVANTI E VALUTATE IN COMPLESSO - LEGITTIMITÀ.*
Si ha Mancanza di motivazione quando il giudice abbia omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento (difetto di motivazione estrinseca) ovvero abbia trascurato di prendere in considerazione elementi di decisiva importanza, tali, cioè, che, se esaminati, avrebbero portato a diversa conclusione (difetto di motivazione intrinseca). Non è però carente di motivazione la sentenza che prende in esame le sole risultanze processuali rilevanti ai fini della decisione e valutate nel loro complesso, rimanendo per ciò stesso disattese le altre prove e deduzioni incompatibili con la decisione adottata. (Conf mass n 155336; (Conf mass n 155592).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)