Sez. L, Sentenza n. 4409 del 17/05/1997 (Rv. 504471 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Retrodatazione dell'iscrizione in epoca anteriore alla legge n.289 del 1993 - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
L'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori è stata introdotta dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289, mentre nel precedente regime previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscrizione era solo facoltativa per gli esercenti la professione forense che non risultassero compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per il mancato raggiungimento del minimo di reddito imponibile, sicché il professionista iscritto per la prima volta soltanto in epoca posteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 1963 non ha diritto - in mancanza di alcun versamento di contributi - alla retrodatazione dell'iscrizione, a nulla rilevando che anche prima della generalizzazione dell'obbligo di iscrizione tutti i professionisti avessero l'obbligo di versare alcuni contributi fissi all'atto dell'esercizio del loro ministero.
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 2898
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)