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Sez. L, Sentenza n. 10352 del 21/10/1997 (Rv. 509092 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Iscrizione con effetto retroattivo o retrodatazione dell'iscrizione ex art. 29 d.P.R. n. 576 del 1980 - Pensione di vecchiaia - Decorrenza retroattiva - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509092-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In caso di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense con effetto retroattivo, o di retrodatazione degli effetti della precedente iscrizione, sulla base di domanda in tal senso proposta dall'interessato in base all'art. 29 del d.P.R. 20 settembre 1980 n. 576 entro il termine da ultimo prorogato dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1992 n. 141 fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della stessa legge, il diritto alla pensione di vecchia ha una decorrenza anche retroattiva determinata con riferimento al compimento del sessantacinquesimo anno dell'assicurato, se in conseguenza della suddetta domanda l'iscritto raggiunga i trenta anni di iscrizione e contribuzione, e ciò in forza della espressa menzione della retroattività da parte del citato art. 29 e in armonia con una tendenza degli ordinamenti previdenziali alla retrodatazione degli effetti degli atti di recupero dei periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa.

Riferimenti normativi: DPR 20/09/1980 num. 576 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1992 num. 141 art. 12, DPR 20/09/1980 num. 576 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)