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Sez. L, Sentenza n. 13974 del 28/12/1991 (Rv. 475184 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - In genere | Credito risultante da sentenza non passata in giudicato - Esclusione dall'ammissione al passivo - Condizione ex art. 95, terzo comma, legge fallimentare - Sentenza non ancora passata in giudicato di rigetto della domanda del creditore - Impugnazioni - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475184-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - In genere

La norma dell'art. 95, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 - la quale, in tema di formazione dello stato passivo nel procedimento fallimentare, stabilisce che, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione per escluderne l'ammissione al passivo - va interpretata estensivamente e trova perciò applicazione (oltre che nel caso di pronuncia affermativa del credito) anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore, con la conseguenza che, intervenuto il fallimento del debitore successivamente a tale decisione, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria, al pari del curatore del fallimento (in ipotesi di sentenza di riconoscimento - anche solo parziale - del credito), proseguendo il giudizio nei confronti dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)