Sez. 1, Ordinanza n. 6667 del 24/03/2006 (Rv. 590639 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito risultante da sentenza non passata in giudicato - Esclusione dall'ammissione al passivo - Condizione ex art. 95, terzo comma, legge fallimentare - Sentenza non ancora passata in giudicato di rigetto della domanda del creditore - Impugnazioni - Necessità - Conseguenze in ordine alla competenza per materia - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 95, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 - la quale, in tema di formazione dello stato passivo nel procedimento fallimentare, stabilisce che, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione per escluderne l'ammissione al passivo - trova applicazione nel caso in cui siano pendenti i termini per l'impugnazione, e non anche nel caso in cui la impugnazione sia già stata proposta, essendo tale disposizione chiaramente finalizzata ad impedire che sulla statuizione di primo grado, sia se favorevole al creditore sia se (in base a una interpretazione estensiva applicabile alla specie) a quest'ultimo sfavorevole, si formi il giudicato, senza che da ciò possa discendere il venir meno della competenza del tribunale fallimentare tempestivamente e ritualmente adito dal creditore soccombente nel giudizio di primo grado, che abbia già proposto impugnazione nei confronti del debitore in "bonis" per effetto della dichiarazione di fallimento non ancora passata in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha annullato il provvedimento di sospensione del giudizio emesso dal tribunale fallimentare sul presupposto che era pendente l'appello del creditore avverso la sentenza di primo grado che aveva escluso la sussistenza del credito).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)