Sez. 1, Sentenza n. 2132 del 24/10/1970 (Rv. 348261 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - SEZIONI DI DIRITTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE INDIRETTE - OGGETTO - QUESTIONI ATTINENTI AL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO DI VALUTAZIONE - INCOMPETENZA DELLE SEZIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLE SEZIONI VALUTAZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - SEZIONI DI DIRITTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE INDIRETTE - OGGETTO - QUESTIONI ATTINENTI AL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO DI VALUTAZIONE - INCOMPETENZA DELLE SEZIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLE SEZIONI VALUTAZIONI.*
La Competenza delle Sezioni di diritto delle commissioni provinciali delle imposte indirette ha per oggetto le sole controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto sostanziale attinenti alla pretesa tributaria e non comprende anche le questioni attinenti al regolare svolgimento del processo tributario di valutazione, in quanto, essendo l'attivita processuale strumentale rispetto all'accertamento del diritto sostanziale, ciascun giudice e necessariamente competente a conoscere delle irregolarita che si verifichino nel corso del procedimento relativo alle controversie attribuite alla sua Competenza. Conseguentemente, la Sezione valutazioni della commissione provinciale e competente a conoscere della questione relativa al regolare svolgimento del processo davanti alla commissione distrettuale, per la pretesa inosservanza del termine di preavviso dell'udienza di discussione del ricorso, fissato dall'art 50 della legge 5 gennaio 1956, n 1.*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 50, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)