Sez. 1, Sentenza n. 1357 del 05/05/1972 (Rv. 357923 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - SEZIONE VALUTAZIONE - CONTROVERSIE DI COMPETENZA DELLA SEZIONE DIRITTO - QUESTIONE RELATIVA ALLA REGOLARE INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DINANZI ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - SEZIONE VALUTAZIONE - CONTROVERSIE DI COMPETENZA DELLA SEZIONE DIRITTO - QUESTIONE RELATIVA ALLA REGOLARE INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DINANZI ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
La Competenza delle Sezioni di diritto delle commissioni provinciali delle imposte indirette riguarda le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto sostanziale attinenti alla pretesa tributaria e non comprende anche le questioni attinenti al regolare svolgimento del processo tributario di valutazione in quanto, essendo l'attivita processuale strumentale rispetto all'accertamento del diritto sostanziale, ciascun giudice e competente a conoscere delle irregolarita che si verifichino nel procedimento relativo alle controversie attribuite alla sua sfera di cognizione. Pertanto, la Sezione valutazioni della commissione provinciale puo legittimamente conoscere della questione relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio in prima istanza, avanti la commissione distrettuale. (nella specie, la commissione provinciale aveva ritenuto non integro il contraddittorio perche l' amministrazione finanziaria aveva notificato l'avviso di accertamento, ai fini dell'imposta di successione, non a tutti gli eredi, ma solo ad uno di essi il quale, ricorrendo alla commissione distrettuale, aveva fra l'altro dedotto la nullita dell'accertamento per l'omessa notifica ai coeredi). (V 2132'70, mass n 348261; 1963'70, mass n 348009).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)