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Sez. 4, Sentenza n. 2887 del 07/03/1985 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168533 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - CRITERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168533-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - CRITERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

La valutazione della opportunità di concedere la sostituzione della pena detentiva è attribuita dalla legge al giudice di merito, il quale ha soltanto l'Obbligo di tenere conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e di motivare adeguatamente la sua decisione. (V mass n 154803).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)