Sez. 1, Sentenza n. 7446 del 25/05/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154803 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE SOSTITUTIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DELLA SOSTITUZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA SCELTA DELLA MISURA - CRITERI.*
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE SOSTITUTIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DELLA SOSTITUZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA SCELTA DELLA MISURA - CRITERI.*
La valutazione concernente la sussistenza dei presupposti per l'eventuale adozione di una misura sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dalla legge per la Determinazione della pena - dai quali va tratto anche il giudizio prognostico positivo cui la legge subordina la possibilità stessa della sostituzione, concernente l'adempimento delle prescrizioni imposte - mentre solo nella ulteriore individualizzazione della misura la legge n. 689 del 1981 ha svincolato completamente il giudice dai criteri tradizionali e gli ha imposto, con un indefinito margine discrezionale, ma con un Obbligo più rigoroso di motivazione, l'ulteriore valutazione concernente la scelta, tra le misure tassativamente previste, di quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. (la Cassazione ha chiarito che, una volta che il giudice ha determinato la pena secondo i criteri tradizionali, lo stesso deve valutare - tenuto sempre conto dei criteri stabiliti allo art. 133 cod. pen. - se sussistono i presupposti per l'adozione delle misure sostitutive e, risolto positivamente anche questo problema, deve scegliere, se non si tratta ovviamente di pena detentiva breve superiore ai tre mesi, tra le misure alternative, quella più idonea al reinserimento sociale del condannato). (Conf mass n 153360).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)