Sez. L, Sentenza n. 7397 del 04/07/1991 (Rv. 472938 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Accordo sindacale transattivo prevedente la risoluzione dei rapporti con il cedente in crisi e la costituzione di nuovi rapporti con il cessionario - Efficacia vincolante - Clausola di esonero del nuovo datore dall'onere di riconoscere la pregressa anzianità di servizio - Estensione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda in crisi in cui, per superare il problema occupazionale dei lavoratori, sia stato stipulato un accordo sindacale di natura transattiva che preveda la risoluzione dei rapporti di lavoro con l'imprenditore cedente e la costituzione di nuovi autonomi rapporti con il cessionario, detta pattuizione ha efficacia vincolante (data la preminenza della salvaguardia del posto di lavoro sull'interesse alla continuità dei singoli rapporti) nei confronti dei lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti o che abbiano successivamente aderito all'accordo, anche nella parte in cui libera il nuovo datore di lavoro dall'onere del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, contenendo una valida deroga convenzionale al principio della continuità del rapporto di lavoro stabilito dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)