Sez. L, Sentenza n. 7690 del 14/07/1995 (Rv. 493284 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Diritto al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio - Deroga per effetto di accordo sindacale di natura transattiva - Ammissibilità - Validità rispetto a situazioni anteriori alla direttiva C.E.E. del 14 febbraio 1977 ed all'art. 1 D.L. n. 80 del 1978 - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ad un accordo sindacale di natura transattiva che preveda la risoluzione dei rapporti di lavoro con l'imprenditore cedente e la costituzione di nuovi autonomi rapporti di lavoro con il cessionario, deve - per la preminenza della salvaguardia del posto di lavoro sull'interesse alla continuità dei singoli rapporti di lavoro - riconoscersi efficacia vincolante (nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti o che abbiano successivamente aderito all'accordo) anche nella parte in cui libera il nuovo datore dall'onere del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, contenendo una deroga convenzionale al principio della continuità di lavoro stabilito dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ., valida anche in ordine a situazioni anteriori alla direttiva C.E.E. del 14 febbraio 1977 ed all'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modifiche dalla legge 26 maggio 1978, n. 215 che configura solo un particolare applicazione del principio anzidetto, quanto alle imprese per le quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale (principio affermato con riferimento al testo dell'art. 2112 anteriormente alle modifiche introdottevi dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 CORTE COST., Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)