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Sez. 5, Sentenza n. 28515 del 21/05/2014 Cc. (dep. 02/07/2014) Rv. 260923 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Art. 3 della L. n. 146 del 2006 - Reato transazionale - Requisiti - Reato commesso in uno stato ma che abbia effetti in un altro - Significato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260923-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Ai fini della qualificazione di un reato come "transazionale, il requisito degli "effetti" dello stesso indicato dall'art. 3, lett. d), della legge n. 146 del 2006 come specifico criterio rivelatore, evoca un concetto più ampio di quello di evento, in quanto il primo fa riferimento a tutti i risultati e le conseguenze derivanti dall'azione umana, mentre il secondo implica un nesso di causa ed effetto tra l'azione ed il risultato della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il carattere della transnazionalità del reato nel caso di bancarotta fraudolenta commessa in Italia con successivo versamento delle somme distratte su conti correnti all'estero).

Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 10, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 11, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)