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Sez. U, Sentenza n. 18374 del 31/01/2013 Cc. (dep. 23/04/2013) Rv. 255038 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Art. 3 l. n. 146 del 2006 - Reato transnazionale - Presupposti - Significato e conseguenze sul piano processuale e sostanziale.
Stato
decisa il 2013-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255038-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

La transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13).

Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 10, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 11, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 12, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)