Sez. 1, Sentenza n. 14646 del 30/07/2004 (Rv. 575156 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Credito verso una società di persone - Ammissione in via privilegiata nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI
Il credito assistito da privilegio generale e vantato nei confronti di una società di persone conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile, non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, né sul piano oggettivo - trattandosi del medesimo credito -, né su quello soggettivo, in quanto l'obbligazione della società di persone rappresenta anche l'obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2746, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)