Sez. L, Sentenza n. 3841 del 25/11/1974 (Rv. 372382 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI QUELLO GIUDIZIARIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI QUELLO GIUDIZIARIO - RILEVANZA.*
L'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533, modificando l'art 149 delle Disposizioni di attuazione del cod proc civ, ha stabilito che nelle controversie in materia di invalidita pensionabile deve essere valutata dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonche tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. (V 549'73, mass n 362585).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 149, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)