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Sez. 6, Sentenza n. 689 del 22/03/1969 Ud. (dep. 07/05/1969) Rv. 111381 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSA DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - POTERE DISCREZIONALE - IRRINUNCIABILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111381-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSA DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - POTERE DISCREZIONALE - IRRINUNCIABILITA.*

Il potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e attribuito, a norma dell'art.163 primo comma cod.pen., alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il quale, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti richiesti dalla legge, puo accordarlo, anche senza esserne espressamente richiesto. Tale beneficio, una volta attribuito, non puo essere rinunziato, non rientrando lo stesso nel potere dispositivo del condannato. Consegue che la concessione del beneficio non puo formare oggetto di gravame, al fine di ottenerne la revoca da parte del giudice dell'impugnazione, neppure quando tale concessione importi la iscrizione nel casellario giudiziale della condanna per contravvenzione oblazionabile, a norma dell'art.604 n.1 cod.proc.pen. (V.108567, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)