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Sez. 3, Sentenza n. 5710 del 21/03/1983 Ud. (dep. 15/06/1983) Rv. 159558 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - POTERE DISCREZIONALE - IRRINUNCIABILITÀ - INOPPUGNABILITÀ - FATTISPECIE: CONDANNA A PENA PECUNIARIA PER DELITTO.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159558-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - POTERE DISCREZIONALE - IRRINUNCIABILITÀ - INOPPUGNABILITÀ - FATTISPECIE: CONDANNA A PENA PECUNIARIA PER DELITTO.*

Il potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena è attribuito, a norma dell'art. 163 cod. pen., alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, quando ritiene che ricorrano i presupposti richiesti dalla legge, può accordarlo anche senza esserne espressamente richiesto. Tale beneficio, una volta concesso, non può essere rinunziato poiché esso non è disponibile da parte del condannato e pertanto la concessione della sospensione predetta non può formare oggetto di gravame al fine di ottenerne la revoca da parte del giudice dell'impugnazione. (fattispecie relativa ad inammissibilità, per difetto di interesse, poiché il beneficio concerneva condanna a pena pecuniaria per delitto, da iscrivere necessariamente nel casellario giudiziale, e di nessun ostacolo ad una seconda concessione del beneficio medesimo). (Conf mass n 111381; (Conf mass n 121645; (Conf mass n 124056; (Conf mass n 130052; (Conf mass n 148499; (Conf mass n 148680; (Conf mass n 151469; (Conf mass n 151761).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)