Sez. 3, Sentenza n. 7038 del 09/05/2012 (Rv. 622351 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Provvedimento di sequestro conservativo concesso previa convocazione delle parti tempestivamente disposta - Responsabilità del magistrato per diniego di giustizia nel caso di dispersione dei propri beni da parte del debitore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Il provvedimento col quale il magistrato, investito d'un ricorso per sequestro conservativo, decida di fissare l'udienza per la comparizione delle parti, anziché provvedere "inaudita altera parte", è frutto di una scelta discrezionale del giudicante, e, come tale, se tempestivamente adottato, non può dar luogo a responsabilità del medesimo sotto il profilo del "diniego di giustizia" ex art. 3, comma 1, della legge n. 117 del 1988, ove il debitore, nelle more tra la notifica del ricorso e la concessione del sequestro, disperda od occulti i beni, che avrebbero dovuto formarne oggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)