Sez. 1, Sentenza n. 654 del 29/01/1996 (Rv. 495601 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Responsabilità civile dei magistrati - Decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. senza previa escussione dei testi a discarico indicati dall'imputato - Responsabilità - Esclusione -.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità civile dei magistrati, deve essere escluso ogni nesso eziologico tra l'evento dannoso che il ricorrente assume di aver patito per effetto di un rinvio a giudizio ed il decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero senza la previa escussione di testi a discarico indicati dall'imputato. Infatti, il potere del P.M. di richiedere la citazione a giudizio dell'imputato, a norma dell'art. 396 dell'abrogato codice di procedura penale, si basa su una valutazione ampiamente discrezionale circa la necessità del dibattimento nei confronti dell'imputato, giustificata dagli elementi probatori già acquisiti, fermo restando che è riservato alla sede dibattimentale il vaglio sulla consistenza dell'imputazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)