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Sez. 2, Sentenza n. 5154 del 04/02/1985 Ud. (dep. 25/05/1985) Rv. 169414 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE TRA LA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA E QUELLA PER CUI SI INVOCA IL BENEFICIO - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169414-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE TRA LA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA E QUELLA PER CUI SI INVOCA IL BENEFICIO - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*

È legittima la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. nei confronti di chi ne abbia già usufruito se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale S'invoca l'anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell'art. 163 cod. pen.. (Conf mass n 162815).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)