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Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 18/10/1991 (Rv. 474299 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale | Autorizzazione del giudice delegato - Concessione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Efficacia - Retroattiva - Fatti impeditivi - Decadenze di carattere sostanziale - Produzione in giudizio dell'autorizzazione - Successivamente alla rimessione della causa al collegio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474299-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale

L'autorizzazione del giudice delegato al curatore non deve necessariamente preesistere all'azione giudiziaria da questi intrapresa relativamente a rapporti compresi nel fallimento, ma può utilmente intervenire anche successivamente, con efficacia retroattiva che incontra ostacolo non già nelle decadenze di natura meramente processuale (quale la scadenza del termine per impugnare), bensì in quelle di carattere sostanziale, con la conseguenza che la sua sussistenza è documentabile anche oltre i limiti temporali previsti per le produzioni in senso stretto e, quindi, anche dopo la rimessione della causa al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)