Sez. 1, Sentenza n. 4310 del 15/05/1997 (Rv. 504375 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione a stare in giudizio per il fallimento - Suo sopravvento solo in sede di giudizio di appello - Efficacia sanante "ex tunc" - Sussistenza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
La mancanza di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perché svolga attività processuale (nella fattispecie: l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 64 legge fall.), essendo attinente all'efficacia di attività processuale nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria, con effetto "ex tunc", anche mediante l'autorizzazione per il giudizio di appello, sempre - però - che l'inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)