Sez. 2, Sentenza n. 3885 del 30/03/1992 (Rv. 476488 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Terreno di riforma fondiaria riscattato dall'assegnatario - Coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti - Prelazione - Esercizio - Prezzo del terreno - Pagamento da parte del prelazionario - Modalità e termini.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione
Con riguardo alla prelazione agraria in favore dei coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con terreno di riforma fondiaria riscattato dall'assegnatario, l'art. 4 della legge 29 maggio 1967 n. 379 contiene una disciplina specifica, in se compiuta, del tutto autonoma rispetto a quella della prelazione agraria ordinaria, di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, considerata la diversità della "ratio" ispiratrice delle due disposizioni, il prezzo della vendita (che non può essere superiore a quello ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell' agricoltura), i poteri autoritativi di scelta conferiti all'Ente di sviluppo in caso di conflitto fra più confinanti ed il diritto spettante all'Ente medesimo di essere preferito a parità di condizioni per utilizzare il terreno in conformità dei propri fini istituzionali. Pertanto, anche in ordine al pagamento del prezzo da parte del prelazionario di cui all'art. 4 cit. non possono trovare applicazione, neppure in via analogica, le modalità ed i termini di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965, ma deve ritenersi che, non avendo la legge n. 379 del 1967 fissato termini specifici né per le decisioni dell'Ente né per il versamento del prezzo, questo, in mancanza di un diverso accordo fra le parti, deve essere effettuato (successivamente alla decisione dell'Ente) al momento della stipulazione dell'atto di trasferimento del terreno (con la conseguente efficacia di un'offerta anche non formale nel caso di contestazione "ex adverso").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Preleggi art. 14, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)