diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14587 del 12/07/2005 (Rv. 583251 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Enti di sviluppo fondiario nella regione Sicilia - Atti di disposizione del fondo assegnato - Diritto di prelazione degli assegnatari confinanti - Violazione - Annullabilità - Facoltà di riscatto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583251-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

In tema di atti di disposizione di terreni assegnati da parte di enti di sviluppo fondiario nella Regione Sicilia, la fonte normativa del diritto di prelazione spettante agli assegnatari confinanti è costituita dalla disciplina dettata, con carattere di specialità, dagli artt. 4 e 6 della legge 29 maggio 1967, n. 379 e dall'art. 3 della legge reg. della Sicilia 6 dicembre 1968, n. 33, i quali non si limitano a prevedere, quale sanzione per la violazione del diritto di prelazione, l'esercizio dell'azione di annullamento da parte dell'ente o di chiunque vi abbia interesse, ma attribuiscono agli assegnatari confinanti ed agli altri aventi diritto alla prelazione la facoltà di esercitare il riscatto, entro cinque anni dalla vendita a terzi.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/12/1968 num. 33 art. 3, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)