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Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 20/06/1988 (Rv. 459263 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO INSERITA IN UN CONTRATTO NON SOGGETTO A PROROGA - OPERATIVITÀ - DURATA - SUA SOSTITUZIONE CON IL CRITERIO DI AGGIORNAMENTO STABILITO DALL'ART. 71 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459263-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO INSERITA IN UN CONTRATTO NON SOGGETTO A PROROGA - OPERATIVITÀ - DURATA - SUA SOSTITUZIONE CON IL CRITERIO DI AGGIORNAMENTO STABILITO DALL'ART. 71 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*

La clausola di adeguamento del canone di locazione, inserita in un contratto non soggetto a proroga legale e, pertanto, non colpita da inefficacia ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 426 del 1973, rimane operativa per tutta la durata del rapporto prevista nel contratto, senza che ad essa possa sostituirsi, dopo l'entrata in vigore della legge (sull'equo canone) n. 392 del 1978, il criterio di aggiornamento ivi stabilito all'ultimo comma dell'art. 71, applicabile solo dalla data della scadenza convenzionale e per la residua durata fissata dal primo comma dello stesso art. 71. (Conf 6699/87, mass n 454917; (Conf 4743/84, mass n 436648).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)