Sez. 2, Sentenza n. 681 del 10/03/1972 (Rv. 356776 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - FONDATEZZA DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - COMPETENZA DEL PRETORE EX LEGGE N 604 DEL 1966 CONTENENTE NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AL NUMERO DEI DIPENDENTI DELLA IMPRESA - ERRONEITA.*
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - FONDATEZZA DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - COMPETENZA DEL PRETORE EX LEGGE N 604 DEL 1966 CONTENENTE NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AL NUMERO DEI DIPENDENTI DELLA IMPRESA - ERRONEITA.*
La Competenza si determina in base alla domanda, indipendentemente dalla fondatezza della stessa nel merito, avendo riguardo al thema decidendum sottoposto dalle parti al giudice, e cioe al quid disputandum e non al quid decisum. Erroneamente, pertanto, viene ritenuto dal pretore che la Competenza per materia a lui attribuita dalla legge 15 luglio 1966, n 604 sia limitata alle controversie nei confronti dei datori di lavoro aventi oltre trentacinque dipendenti e che, non ricorrendo tale ipotesi, debbano applicarsi le norme ordinarie sulla Competenza per valore, in quanto viene in tal modo presa in esame una questione di puro merito, attinente ai presupposti di fondatezza della domanda. (V 2229'68, mass n 334469).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)