Sez. 3, Sentenza n. 2229 del 03/07/1968 (Rv. 334469 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - COMPARSA DI RISPOSTA - DIFESE - RILEVANZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - COMPARSA DI RISPOSTA - DIFESE - RILEVANZA - LIMITI.*
La Competenza si determina in base alla domanda, secondo quanto in essa e esposto e prescindendo da ogni indagine sulla sua fondatezza. Si puo tener conto delle difese formulate nella comparsa di risposta in quanto introducano nuova materia nel thema decidendum, ma non mai in quanto si limitino a negare il fondamento della domanda, trattandosi in tal caso di questione di puro merito della quale non si puo tener conto nella Determinazione della Competenza. (V. N. 1095-66, mass. N. 322181 n. 763-52).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)