Sez. 1, Sentenza n. 10142 del 04/04/1979 Ud. (dep. 29/11/1979) Rv. 143521 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Per adempiere l'Obbligo della motivazione, il giudice di merito non e tenuto a prendere in esame espressamente e analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal difensore, essendo sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicita quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)