Sez. 2 - , Ordinanza n. 10506 del 03/05/2018 (Rv. 648392 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | - Indennizzo per l’irragionevole durata del processo di equa riparazione - Rigetto della domanda di indennizzo del giudizio presupposto per consapevolezza della manifesta infondatezza della lite originaria - Rigetto della nuova domanda di indennizzo per l’ingiustificata durata del processo di equa riparazione – Esclusione – Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il rigetto della domanda per l'ingiustificata durata del processo presupposto, motivato dalla consapevolezza dei ricorrenti dell'infondatezza della domanda proposta in quella sede, non comporta l'automatico rigetto anche della domanda di indennizzo per l'ingiustificata durata del processo di equa riparazione. Infatti, la valutazione della sussistenza del patema d'animo per la durata del processo deve essere rapportata ad ogni singolo procedimento, tenuto conto, quanto alla prevedibilità dell'esito del giudizio di equa riparazione, anche dell'opinabilità delle decisioni di merito sull'equo indennizzo esposte alle variabili interpretative ingenerate dalle modifiche alla l. n. 89 del 2001 apportate dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche in l. n. 134 del 2012 e della conseguente portata innovativa della giurisprudenza di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 1134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)