Sez. 2, Ordinanza n. 86 del 03/01/2024 (Rv. 669915-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Indennizzo per l’irragionevole durata del processo di equa riparazione (cd. equa su equa) - Rigetto della domanda di indennizzo nel giudizio presupposto per manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio originario - Causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Qualora il giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa) si protragga esso stesso oltre il limite di durata ragionevole, il relativo diritto all'indennità non è escluso dal solo fatto che il processo si sia concluso con il rigetto della domanda per manifesta infondatezza della pretesa originariamente azionata, occorrendo la consapevolezza, originaria o sopravvenuta (ma prima del superamento del termine di durata ragionevole) della temerarietà della domanda proposta nel giudizio di equa riparazione presupposto.
Legge del 2001 num. 89 art. 2 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)