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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018 (Rv. 649789 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Domanda di protezione internazionale - Decisione negativa adottata dalla Commissione territoriale - Termine per il ricorso giurisdizionale - Sospensione feriale - introduzione dell'art. 35 bis d.lgs n. 25 del 2008 - inapplicabilità della sospensione - Estensione della novella alle decisioni depositate prima del 17.8.2017 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649789-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dall'art. 35 bis, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008 per le controversie in materia di protezione internazionale non opera in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 14, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 lett. G, Legge 13/04/2017 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)