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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019 (Rv. 655323 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Procedimento - Art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25 del 2008 - Sospensione dei termini feriali - Inapplicabilità - Limite temporale - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655323-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

L'inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l'art. 35-bis, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 14, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 lett. G, Legge 13/04/2017 num. 46, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)