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Sez. 2, Sentenza n. 2459 del 18/12/1965 (Rv. 314574 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE - IN GENERE - FONDI NON CONTIGUI - OBBLIGO - SUSSISTENZA - NORME DEL PIANO REGOLATORE DI ROMA - INDEROGABILITA.*
Stato
decisa il 1965-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314574-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE - IN GENERE - FONDI NON CONTIGUI - OBBLIGO - SUSSISTENZA - NORME DEL PIANO REGOLATORE DI ROMA - INDEROGABILITA.*

L'Obbligo di rispettare le distanze fra edifici sussiste anche quando i fondi non sono materialmente contigui per essere separati da una striscia di terreno di proprieta comune o di proprieta di terzi. Le norme relative alle distanze contenute nel piano regolatore di Roma rivolte ad evitare che determinate zone cittadine siano densamente costruite e che gli edifici vengano ad addossarsi fra loro, contengono una disciplina piu ampia e rigorosa di quella tracciata dall'art.873 cod.civ., ed essendo ispirate alla tutela dell'interesse generale non possono essere derogate dalla volonta delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)