Sez. 2, Sentenza n. 4863 del 30/07/1981 (Rv. 415585 - 01)
PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONI ISOLATE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE DI NAPOLI APPROVATO CON LEGGE N 1208 DEL 1939 - DISCIPLINA.*
PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONI ISOLATE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE DI NAPOLI APPROVATO CON LEGGE N 1208 DEL 1939 - DISCIPLINA.*
Qualora il proprietario del suolo, si avvalga della facolta prevista dalla norma sesta delle norme e prescrizioni tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Napoli (approvato con legge 29 maggio 1939 n 1208) in materia di costruzioni isolate, la quale, pur imponendo una distanza minima di quattro metri dal confine stradale e di sei metri dagli altri confini, consente tuttavia la costruzione su uno dei confini non stradali, la costruzione, dal lato in cui essa si eleva sul confine e soggetta alle norme sulle distanze dettate dal codice civile e quindi anche al principio della prevenzione, la quale non e esclusa ove tra gli appezzamenti della parte in lite sia interposta una striscia di terreno di proprieta comune od aliena di ampiezza non inferiore a tre metri (pari cioe alla distanza prevista dall'art 873 cod civ per le costruzioni). In tal caso ove il preveniente abbia costruito sul confine, da un lato, il proprietario del terreno fronteggiante, puo avvalersi della medesima facolta esercitata dal preveniente, costruendo sul confine. (V 107/68, mass n 330950; (V 2459/65, mass n 314574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)