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Sez. U, Sentenza n. 14 del 07/01/1975 (Rv. 373116 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - PER OPERA IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI SU FONDO DELLA PA - LIMITI - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ESTENSIONE - TUBO DI SCARICO NEL MURO DI CINTA DELLA PA - INTERESSE ESCLUSIVO DEL PRIVATO COSTRUTTORE - CONDANNA ALLA DEMOLIZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PA - POTERE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373116-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - PER OPERA IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI SU FONDO DELLA PA - LIMITI - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ESTENSIONE - TUBO DI SCARICO NEL MURO DI CINTA DELLA PA - INTERESSE ESCLUSIVO DEL PRIVATO COSTRUTTORE - CONDANNA ALLA DEMOLIZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PA - POTERE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*

Nel caso in cui su di un fondo appartenente alla pa sia stata costruita un'opera in violazione delle norme sulle distanze legali, le limitazioni ai poteri decisori del giudice ordinario, poste dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato e, sussistono nel solo caso in cui l'accoglimento della domanda comporterebbe la revoca o la modifica di un provvedimento, anche implicito, avente per contenuto la concreta destinazione dell'opera, di cui si chiede la demolizione, ad un pubblico servizio o ad una finalita pubblica propria dell' amministrazione medesima. Pertanto, le suddette limitazioni non operano, stante la Mancanza di un qualsiasi collegamento tra il manufatto da eliminare e la funzionalita dell'immobile di proprieta pubblica, nel caso in cui, avendo un soggetto privato costruito, nel suo esclusivo interesse, un tubo di scarico sul muro di cinta di un fondo appartenente all' amministrazione della difesa, si chieda la condanna del costruttore alla demolizione di detta opera, mediante una pronunzia che facendo stato anche nei confronti della pa affermi l'Obbligo di quest'ultima di consentire tale demolizione. (V 3167/73, mass n 366970).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)