Sez. U, Sentenza n. 3167 del 23/11/1973 (Rv. 366970 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI TRA COSTRUZIONI DA PARTE DELLA GESCAL - CONDANNA ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO DA PARTE DELL'AGO - AMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI TRA COSTRUZIONI DA PARTE DELLA GESCAL - CONDANNA ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO DA PARTE DELL'AGO - AMMISSIBILITA.*
In materia di tutela della proprieta contro un comportamento della pubblica amministrazione, i poteri del giudice ordinario debbono ritenersi esclusi quando in detto comportamento sia individuabile un provvedimento, anche implicito, di natura lato sensu espropriativa, e debbono ritenersi limitati quando l'accoglimento della domanda si risolverebbe nella revoca di un atto amministrativo contenente la destinazione della cosa della pa ad un servizio pubblico o ad una finalita pubblica. Nel caso in cui la Gescal, ente pubblico non economico, con la costruzione di un edificio, violi le distanze legali, non ricorre nessuna delle predette ipotesi, e pertanto fino a quando l'edificio non riceva, con l'assegnazione, la sua destinazione concreta, il giudice ordinario puo emettere, nei confronti dell'ente, condanna alla riduzione in pristino. (Conf 341/70, mass n 345235; 303/67, mass n 326130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)