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Sez. 3, Sentenza n. 14956 del 09/03/2011 Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 250140 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO | Circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2, cod. pen. - Compatibilità con il delitto di cui all'art. 609 octies, cod. pen. - Sussiste.
Stato
decisa il 2011-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250140-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO

La circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2, cod. pen. è configurabile anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo, non sussistendo alcuna incompatibilità tra la natura di reato a concorso necessario e la maggiore gravità della condotta di chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero ha diretto l'attività dei compartecipi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)